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T.U. 13/01/2006
Art. 85 (Ricorso alle aste elettroniche) (art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; d.P.R. 4 aprile 2002, n.
101) 1 Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui 2 al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l’aggiudicazione dei contratti di appalto 3 avvenga attraverso un’asta elettronica. 4 5 Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all’asta 6 elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e 7 dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione. 8 9 Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando la valutazione delle offerte rispondenti alle 10 specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. da un mezzo elettronico, sulla 11 base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni 12 appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, 13 limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l’oggetto dell’appalto, 14 come definito dal bando e dagli altri atti di gara. 15 16 L’asta elettronica riguarda: 17 a) unicamente i prezzi, quando l’appalto viene aggiudicato al prezzo più basso; 18 b) i prezzi ed i valori degli elementi dell’offerta indicati negli atti di gara, quando l’appalto viene 19 aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa. 20 21 Il ricorso ad un’asta elettronica per l’aggiudicazione dell’appalto deve essere espressamente 22 indicato nel bando di gara. 23
6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:
a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell’asta elettronica;
b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell’offerta, come indicati nelle specifiche dell’appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro di sposizione;
d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell’asta elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in par ticolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento. 24 Prima di procedere all’asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara ed in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto ed alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l’invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l’ora di inizio dell’asta elettronica. L’asta elettronica L’asta elettronica può svolgersi in un’unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. 25 Quando l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’invito di cui al comma 7 è corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta dell’offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all’articolo 83, comma 2. L’invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione. 1 Nel corso di ogni fase dell’asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a 2 tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la 3 rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni 4 riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. Le 5 stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla 6 relativa fase d’asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l’identità degli offerenti 7 durante lo svolgimento dell’asta e fino all’aggiudicazione. 8 T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 9 Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l’asta elettronica alla data e ora di chiusura 10 preventivamente fissate. 11 12 Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto ai 13 sensi dell’articolo 81, in funzione dei risultati dell’asta elettronica. 14 15 Il regolamento stabilisce: 16 a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche; 17 b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica; 18 c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta 19 elettronica, nel rispetto dell’articolo 13. 20 21 Per l’acquisto di beni e servizi, alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono 22 stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con 23 il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. 24 Relazione all’articolo 85 L’articolo 54 della Direttiva 2004/18/CE e l’articolo 56 della direttiva 2004/17/CE, riguardanti il ricorso alle aste elettroniche, contengono disposizioni innovative rispetto al contesto normativo delineato nell’ordinamento italiano dal D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 - ‘Regolamento recante criteri e modalità per l’espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi’. E’ innanzitutto da precisare che, mentre nel D.P.R. 101/2002 il ricorso alle procedure telematiche di acquisto deve essere deliberato e motivato di volta in volta dall’amministrazione interessata, nelle direttive l’asta elettronica costituisce strumento usuale di aggiudicazione di procedure aperte, ristrette o negoziate con bando. Per l’appunto l’asta elettronica costituisce fase (unica o multipla) delle normali procedure di gara – aperta, ristretta o negoziata con bando – le quali seguono le regole ordinarie fino alla presentazione della prima offerta, ed è strumento finalizzato all’aggiudicazione dell’appalto (come testimonia anche l’inserimento dell’articolo 54 nel Capo VII - Sezione III della Diret- tiva, riservati rispettivamente allo ‘Svolgimento della procedura’ ed alla ‘Aggiudicazione dell’appalto’), laddove nel D.P.R. 101/2002 la gara telematica costituisce una procedura autonoma ed alternativa alla procedura tradizionale, fondata su un bando preliminare di abilitazione ed avente contenuti e scansione temporale propri (salva la possibilità, prevista per le amministrazioni aggiudicatrici dall’art. 2, comma 3, D.P.R. 101/2002, di utilizzare sistemi elettronici e telematici a supporto delle tradizionali procedure di scelta del contraente). L’unica condizione stabilita dal diritto comunitario per il ricorso all’asta elettronica è che le specifiche dell’appalto possano essere stabilite in maniera precisa e che le offerte corrispondenti siano suscettibili di valutazione automatica da parte del mezzo elettronico. Sempre nel diritto comunitario i requisiti di partecipazione alla procedura di gara, ivi compresa la fase di asta elettronica, sono stabiliti volta per volta dal bando di gara e valutati volta per volta dalla amministrazione aggiudicatrice, non essendo prevista la modalità di abilitazione preliminare valida fino a 24 mesi di cui all’art. 9 del D.P.R. 101/2002. Ancora, nelle direttive, il ricorso all’asta elettronica è ammissibile anche nell’ambito di procedure finalizzate all’affidamento di lavori, mentre il D.P.R. 101/2002 limita la possibilità di ricorrere a procedure telematiche di acquisto agli approvvigionamenti di beni e servizi. Infine, mentre alla procedura di asta elettronica delineata dalle direttive appare connaturata la progressiva rinegoziazione delle offerte attraverso la tecnica dei rilanci (definiti come presentazione di nuovi prezzi e/o nuovi valori rispetto ad un primo set di offerte ritenute - automaticamente dal sistema, ovvero dalla stessa amministrazione aggiudicatrice pur sempre attraverso valutazioni vincolate – ammissibili, nonché conformi ai criteri di aggiudicazione stabiliti dal bando ed alla relativa ponderazione), non altrettanto può dirsi della gara telematica di cui al D.P.R. 101/2002, rispetto alla quale la tecnica dei rilanci non è in alcun modo definita. Poste le marcate differenze tra la disciplina recata dalle direttive e quella di cui al D.P.R. 101/2002 riguardo allo strumento dell’asta elettronica, si ritiene che il destino di tale ultima fonte normativa, quanto meno per ciò che concerne la regolamentazione degli acquisti di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sia quello dell’abrogazione (si potrebbe, tuttavia, valutare l’opportunità di salvaguardare la relativa disciplina per la regolamentazione degli acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario). Infatti, il XVI Considerando della direttiva lascia bensì liberi gli Stati membri nell’an, non già nel quomodo del recepimento, laddove stabilisce: “Al fine di tener conto delle diversità esistenti negli Stati membri, occorre lasciare a questi ultimi la facoltà di prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad accordi quadro, a centrali di T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. committenza, ai sistemi dinamici di acquisizione, ad aste elettroniche e a dialogo competitivo, quali sono definiti e disciplinati dalla presente direttiva” . Ne consegue che l’adozione degli strumenti delineati dalla Direttiva è, per gli Stati membri, facoltativa, ma ove a tale adozione gli Stati si determinino è fatto loro divieto di derogare ai caratteri tracciati dalla Direttiva per ciascuna fattispecie. Ciò, ovviamente, allo scopo di perseguire una armonizzazione tra le legislazioni dei vari Stati membri. Volendo, tuttavia, salvaguardare il livello di “avanzamento” dell’ordinamento italiano nella regolamentazione della materia delle gare telematiche, si potrebbe tentare di elaborare la disciplina di recepimento prevedendo la possibilità – in relazione alla natura dell’appalto – di utilizzare sistemi telematici per la conduzione dell’intera procedura di gara, salvo il rispetto di ogni altra disposizione (ad es. in materia di pubblicazioni) recata dalla Direttiva e recepita dalla fonte in via di elaborazione, così “integrando”, non già modificando né tanto meno stravolgendo la disciplina comunitaria. Attraverso il rinvio alla fonte regolamentare, si potrebbe, in ogni caso, precostituire la possibilità del successivo inserimento di disposizioni di dettaglio.
Art. 86 (Criteri di individuazione delle offerte anomale) (art. 21, comma 1 bis, l. n. 109 del 1994; art. 64, comma 6 e art. 91, comma 4, d.p.r. n. 554 del 1999; art. 19, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 25, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 25, d.lgs. n. 158 del 1995) 1 Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. 2 Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 3 In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 4 Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3. 5 Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle necessarie giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2. Relazione all’articolo 86 V. sub art. 88
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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